Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento
di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa
quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo
con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei
siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di
propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed
enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni
di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di
accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2,
dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la
possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie
assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i
relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico
presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
|