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Consorzio
Monti Iblei
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA “MONTI
IBLEI”
Art. 1
Art.1Denominazione
La denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata obbligatoriamente da
una delle seguenti menzioni geografiche: "Monte Lauro", "Val
d'Anapo", "Val Tellaro", "Frigintini", "Gulfi", "Valle dell'Irminio",
"Calatino", "Trigona-Pancali", riservata all'olio extravergine
di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Monte Lauro", riservata all'olio extravergine di
oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente
negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono,
concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%
2. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Val d'Anapo", è riservata all'olio extravergine di
oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente
negli oliveti in misura non inferiore al 60% . Possono,
concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%
3. La denominazione di
origine "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica
"Val Tellaro", è riservata all'olio di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non
inferiore al 70% . Possono, concorrere altre varietà fino al
limite massimo del 30%
4. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Frigintini", è riservata all'olio extravergine di
oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli
oliveti in misura non inferiore al 60% Possono, concorrere
altre varietà fino al limite massimo del 40%
5. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Gulfi", è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli
oliveti in misura non inferiore al 90% . Possono, concorrere
altre varietà fino al limite massimo del 10%
6. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei''; accompagnata dalla
menzione geografica "Valle dell'lrminio"‚ è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca
presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%
Possono, concorrere altre varietà fino al limite massimo del
40%
7. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Calatino", è riservata all'Olio Extravergine di
oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente
negli oliveti in misura non inferiore al 60% Possono,
concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%
8. La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Trigona-Pancali", è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo
Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore
al 60% Possono, concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 40%
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione
deve olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva di cui all'Art. 1 comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania. i
territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire
le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare di produzione:
Siracusa :
Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro,
Ferla, FLORIDIA, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino,
Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
Ragusa :
Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi. Giarratana, Modica,
Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli,
Vittoria.
Catania :
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini,
Mazzarrone, S.MICHELE DI GANZARIA.
2. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Monte Lauro",
comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.
3. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata , accompagnata
dalla menzione geografica "Val d'Anapo", comprende, tutto o in
parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa,
Floridia, Solarino, Noto.
Tale territorio ‚ così delimitato: da una linea che, partendo
a nord del punto di incontro fra i territori comunali di
Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine
dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con
la S.P. 76 "Diddino-Monte Climiti-Dariazza" dentro il
territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino,
in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo
fino alla stradella interpoderale che collega le case
Palazzelli, la masseria Freddura con la SS n.124; attraversa
tale strada al Km. 112 e, sempre in direzione sud, si collega
con la strada interpoderale che unisce la SS 124 con la SP 14
"Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro" al Km 9, collegando la
masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la
masseria Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di sotto,
Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km
11 la SP 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla Sp 12
"Floridia-Grotta Perciata-Cassibile" fino alla strada
interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il
territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud,
lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad
intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione
ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino
alla SP n. 4 "Avola Manchisi" fino alla intersezione con la SS
n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione
geografica "Val Tellaro" di cui ne segue il limite in
direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di
Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo,
Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord
al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.
4. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei"
accompagnata dalla menzione geografica "Val Tellaro",
interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e
comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale
territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud,
sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente
sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la
stessa SP fino all'incrocio con la SP n. 100 "Burgio-Luparello",
da dove prosegue fino alla trazzera "Burgio-Prevuta" e da qui,
verso est, lungo la strada consortile "Coste-S. Ippolito" fino
ad arrivare alla SP n. 85 "Marzamemi-Chiaramida" che percorre
fino alla strada comunale esterna "Pianetti-Serbatoio"; da qui
costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest
fino alla strada comunale esterna " via Vecchia-Guastalla"
fino ad incontrare la SP n. 85 "Marzamemi Chiaramida" e da qui
procede verso est fino all'incrocio con la SP n. 19 "Pachino
Noto" che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea
ferroviaria "Noto Pachino" che costeggia lungo il lato ovest
fino a reincontrare la SP n. 19 "Pachino Noto"; segue tale
strada in direzione nord fino alla piazzetta "S. Corrado" nel
centro urbano di NOTO Da qui, in direzione nord, percorre la
SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino
all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni
di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione
ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il
comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui
procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad
incontrare la SP n. 22 "Prainito-Renna" e percorre la stessa
strada fino ad incontrare la SP n, 17 Favarotta-Ritellini"
fino a " Cozza Rose" da dove segue lungo il confine tra le
province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte "Favarotta",
da dove continua sulla strada comunale "Commaldo-Superiore
fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di
Ispica, percorre la strada per "Cava d'Ispica" fino alla
"Bettola del Capitano", bivio con la SS n. 115, da dove
prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di "Beneventano"
e poi al bivio per "Zappulla" e poi sulla SP n. 45 "Bugilfezza-Pozzallo
fino alla strada comunale "Graffetta" fino all'incrocio tra i
comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in
direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed
il comune di Ispica fino ad incrociare la SP n. 46 "Pozzallo
Ispica" che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata
in contrada "Garzalla" e da qui, lungo la strada comunale
esterna denominata "Nardella", si prosegue fino alla
"Bufali-Marza" che si percorre fino ad incontrare il ponte sul
"fosso Bufali" e da qui, lungo il "Fosso Bufali", si prosegue
fino ad incontrare la SP n. 49 "Ispica Pachino" che si segue
in direzione est fino a giungere al confine con la provincia
di Siracusa al "Passo Corrado", punto dal quale la
delimitazione ha avuto inizio.
5. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini",
comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei
seguenti comuni Ragusa, Modica Rosolini.
Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a
sud sulla SS 115, precisamente dalla "Bettola del Capitano"
segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona
"Val Tellaro" fino al limite di provincia tra Ragusa e
Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini
sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo
fino ad incrociare i confini dei territori comunali di
Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua
lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad
intersecare la SP n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove
prosegue lungo la SP n.10 fino alla SS n. 115 fino al centro
abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio
tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica
per ricongiungersi alla "Bettola del Capitano", punto da dove
la delimitazione ha avuto inizio.
6. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi", comprende
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.
7. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio",
comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate,
Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio ‚ così
delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da
Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP Modica Sampieri e
prosegue fino al bivio della strada Scicli Pozzallo, da dove
prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa
cantoniera della strada provinciale Scicli Sampieri. Prosegue
quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la
provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la
ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP
Scicli Donnalucata fino alla strada consortile "l'Andolina-Piano
corvaia-Cudiano" che percorre fino alla SP Scicli S. Croce
Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la
SP per Comiso fino al Km 8 dove continua sulla SP per Vittoria
che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale
che, attraversando la Cooperativa Agri Sud", conduce allo
stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino
allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del
Macchione per 1mmettersi sulla strada comunale che conduce
alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione
nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in
direzione est segue tutto il confine con la provincia di
Catania fino a raggiungere il confine con la zona "Gulfi" che
percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona "Frigintini';
segue in direzione sud tutto questo confine fino a
ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale
Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto
inizio.
8. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei,
accompagnata dalla menzione geografica "Calatino" comprende
tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo,
Vizzini, S.M. di Ganzaria, Mazzarone.
Tale Territorio‚ è così delimitato: da una linea che a sud
segue il confine della provincia di Catania con la provincia
di Ragusa e Siracusa fino alla SS 194; a ovest segue il
confine della provincia di Catania con la provincia di
Caltanissetta e pro segue con il confine del territorio di S.
M. di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume
Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla SS 417
Catania-Gela; a est segue la SS 194 fino al bivio Vizzini
scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo fino alla SS
417, e da qui fino al fiume Ferro.
9. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali",
comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Francofonte,Lentini, Carlentini, Melilli.
Tale territorio‚ è così delimitato: da una linea che partendo
a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino in
corrispondenza della SP n. 30 'Sotto Melilli-Sortino",
percorre la stessa provinciale in direzione nord-est,
costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e
dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada
comunale che conduce sulla SP n. 95 "Priolo Lentini" in
prossimità del Km. 151.Prosegue, quindi, sulla stessa
provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di
Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino
alla trazzera che dalla strada "Costa Arita", procedendo verso
nord e costeggiando le case "Rasolo" e le case "Pandolfi"
arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune
di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord
fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui verso ovest
lungo il fiume Mulinello e incontra la SP n. 95 "Priolo-Lentini"
in prossimità del Km 140; segue quindi, la stessa provinciale
fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che
oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i
comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il
confine territoriale dei due comuni predetti fino a incontrare
il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume
Zena e procede verso nord fino ad incontrare la SP in
prossimità del ponte Reina e la SP che da Lentini va a Scordia
e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e
il comune di Militello, quindi tra il comune di Francofonte e
il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e
Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di
Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la SP n. 30
"Sotto Melilli-Sortino" nel punto ove la delimitazione ha
avuto inizio.
Art. 4
Caratteristiche di
coltivazione
1. Le condizioni ambientali
e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio
extravergine di oliva di cui all'Art. 1 devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere
idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine
compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell'areale di
produzione delle valli, dette localmente "cave", che si
alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui
terreni sono di origine calcarea risalente al Miocene tranne
che nella zona del "Calatino" dove i terreni hanno origine
silicea con venature di vulcaniti.
2. I sesti di impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti
di impianto variano da metri 7x 7 a 12x12.
3. La difesa fitosanitaria
degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'Art.
1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei
programmi di lotta guidata.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
“Monti Iblei”, accompagnata da una delle seguenti menzioni
geografiche aggiuntive: “Valle dell’Irminio”, “Trigona.Pancali”,
“Val Tellaro”, deve essere effettuata dall’inizio dell’invaiatura
delle drupe fino al 30 ottobre di ogni anno.
5) La raccolta delle olive
destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata “Monti Iblei”,
accompagnata da delle seguenti menzioni geografiche
aggiuntive: “Gulfi”, “Frigintini”, “Calatino”, “Monte Lauro”,
“Val D’Anapo”, deve essere affettuata dall’inizio dell’invaiatura
delle drupe fino al 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
6. La raccolta delle olive
deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con
mezzi meccanici.
7. La produzione massima di
olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all'Art. 1 non può superare Kg: 10.000 per ettaro per
gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio
non può superare il 18%.
8. Anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita purché‚ la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
9. La denuncia di
produzione delle olive deve essere presentata secondo le
procedura previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica
soluzione
10. Alla presentazione della denuncia di produzione delle
olive e della richiesta di certificazione di idoneità del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai
sensi dell'Art. 5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio
1992, n.169, comprovante che la produzione e la trasformazione
delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal
disciplinare di produzione.
Art 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata “Monti Iblei”,
accompagnata dalla menzione geografica “Monte Lauro”,
comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato
al punto 2 dell’art. 3.
2. La zona di oleificazione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione
geografica “Val D’Anapo”, comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell’art. 3.
3. La zona di oleificazione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione
geografica “Val Tellaro”, comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell’art. 3.
4. La zona di
oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla
menzione geografica “Frigintini”, comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell’art. 3.
5. La zona di oleificazione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione
geografica “Gulfi”, comprende il territorio amministrativo dei
comuni delimitato al punto 6 dell’art. 3.
6. La zona di oleificazione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione
geografica “Valle dell’Irminio”, comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 7 dell’art. 3.
7. La zona di
oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla
menzione geografica “Calatino”, comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 8 dell’art. 3.
8. La zona di
oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla
menzione geografica “Trigona-Pancali”, comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 9 dell’art. 3.
9. Le operazioni di
oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due
giorni successivi alla raccolta.
10. Per l'estrazione
dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici atti a
produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione
al consumo l'olio extravergine d'oliva a denominazione di
origine controllata "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione
geografica "Monte Lauro", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche :
· colore: verde;
· odore : di fruttato medio con media sensazione di erba;
· sapore : fruttato con sensazione media di piccante ;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio ;
· punteggio al Panel test : > o = 7
· numero perossidi < o = 12 meq 02/kg.
· K232 < o = 2.20
· K270 < o = 0.18
· polifenoli totali > o = 150 p.p.m.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Val d'Anapo", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore: verde;
· odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0.5 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 6,5.
· numero perossidi: < o = 12.meq02/Kg.
· K232 < o = 2,20
· K270 < o = 0,18
· polifenoli totali > o = 120 p-p-m-
3. All'atto dell'immissione
al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Val Tellaro" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
· colore: verde
· odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 7.
· numero perossidi: > o = 12 meq02/Kg
· K232: < o = 2,20
· K270: < o = 0.18
· polifenoli totali : > o = 150 p.p.m.
4. All'atto dell'immissione
al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Frigintini"deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
· colore : verde;
· odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione media di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 7
· numero perossidi: < o = 10 meq02/Kg.
· K232: < o = 2,20
· K270: < o = 0.18
· polifenoli totali : > o = 150 p.p.m.
5. All'atto
.dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi"deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
· colore : verde;
· odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione media di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 7
· numero perossidi: < o = 10 meq02/Kg.
· K232: < o = 2,20
· K270: < o = 0,18
· polifenoli totali : > o = 150 p.p.m.
6. All'atto .dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore : verde;
· odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 6.5
· numero perossidi: < o = 10 meq02/Kg.
· K232: < o = 2,20
· K270: < o = 0.18
· polifenoli totali : >= 120 p.p.m.
7. All'atto
.dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Calatino" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore : verde;
· odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 6.5
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg.
· K232: < o = 2,20
· K270: < o = 0,18
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.
8. All'atto
.dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
· colore : verde;
· odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· punteggio al Panel test: > o = 6.5
· numero perossidi: < o = 10 meq02/Kg.
· K232: < o = 2.20
· K270: < o = 0.18
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.
9. Altri parametri non
espressamente citati devono essere conformi alla attuale
normativa U.E.
10. In ogni campagna
olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in
condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'Art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame
organolettico.
11. E' in facoltà del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di
modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra
riportati.
12. La designazione degli
oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a
seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.
Art.7
Designazione e
presentazione
1. Alla denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1‚ è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso
veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché‚ non
abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di
aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale,
nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o
nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione‚ è
consentito solo se il prodotto‚ è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione‚ e il confezionamento sono
avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di
confezionamento dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art.3.
5. Ogni menzione
geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare,
deve essere riportata in etichetta con dimensione non
superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Monti Iblei".
6. L'uso di altre
indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art 1, punto
2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a
comuni, frazioni, tenute‚ fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di origine controllata di cui all'art 1.
7. Il nome del la
denominazione di "origine controllata di cui all'art 1 deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura
previste dalla vigente legislazione.
8.L'olio extravergine di
oliva di cui all'art 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro o in
banda stagnata.
9. E' obbligatorio indicare
in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio
è ottenuto. |