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In primo piano:


REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Art.1
Definizione del Servizio


Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio di anziani ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.


Art. 2
Finalità


Il Servizio d'Assistenza Domiciliare Anziani persegue le seguenti finalità:
- consentire la permanenza nel normale ambiente di vita, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali ai casi in cui non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
- favorire l'integrazione ed il collegamento fra i Servizi Sociali, Sanitari e del volontariato al fine di fornire una risposta adeguata ai bisogni della persona;
- prevenire o rimuovere stati di solitudine ed emarginazione favorendo l'integrazione con il contesto socio - familiare;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;


Art. 3
Destinatari del servizio


Possono usufruire del Servizio d'Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel territorio comunale, gli stranieri, immigrati o apolidi, temporaneamente residenti, purché regolarizzati in base alle vigenti disposizioni di legge che si trovano in situazioni di difficoltà e in stato di bisogno.

- anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente non autosufficienti, che vivono da soli o in coppia, in situazioni di isolamento, con difficoltà rispetto ad una corretta gestione della casa, che manifestano problemi nel mantenere i rapporti con il mondo esterno;
- soggetti che, stanti le condizioni di cui sopra, non dispongono di una rete familiare in grado di garantire un assistenza adeguata;
- soggetti adulti non autosufficienti a causa di patologie equiparabili a quelle geriatriche o a causa di patologie diverse.

Art. 4
Tipologia e carattere delle prestazioni


Le prestazioni d'Assistenza Domiciliare consistono in:

- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, limitatamente a quei vani e servizi utilizzati dall'utente, con esclusione di quelli comuni agli altri conviventi;
- riordino e cambio della biancheria;
- lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia;
- aiuto nella preparazione o fornitura dei pasti a domicilio ad esclusivo beneficio dell'assistito ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- assistenza nel disbrigo di pratiche varie, per l'acquisto di generi alimentari, di capi di vestiario e d'ogni altro bene;
- sostegno e stimolo psicologico in situazioni di solitudine e d'isolamento per il mantenimento dei rapporti e delle relazioni familiari, amicali e di vicinato;
- igiene, parziale o intera, e cura della persona ( es. aiuto per alzarsi dal letto, bagno, pulizia personale, vestizione, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti);
- servizio di trasporto ed accompagnamento per visite mediche, prelievi, controlli per cure anche ai centri ambulatoriali, per favorire la partecipazione ad opportunità di socializzazione o per soddisfare altre necessità quando l'utente non sia in grado di recarvisi da solo o non vi siano altre risorse familiari.

Le prestazioni del Servizio d'Assistenza Domiciliare sono caratterizzate dalla temporaneità complementarità e specificità secondo il programma individualizzato che sarà predisposto.
Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.
L'esercizio delle prestazioni del Servizio tende, infatti, non alla sostituzione ma alla valorizzazione delle capacità potenziali residue della persona e del suo nucleo.


Art. 5
Organizzazione del Servizio


Il Servizio viene erogato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione per l'affidamento del servizio.
Per situazioni che presentino esigenze particolari e in casi del tutto eccezionali su proposta e documentata relazione dell'assistente sociale, controfirmata dal dirigente responsabile, il Servizio potrà essere garantito anche in orario pomeridiano.

Art. 6
Personale addetto al Servizio


Il personale dipendente da Cooperative Sociali impegnato nel servizio a seguito di convenzioni deve essere in possesso delle necessarie professionalità, verificate dall'Ufficio Servizi Sociali, secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia ed è costituito da:
- Assistente Sociale, con funzioni di coordinamento;
- Assistenti Domiciliari ed operatori in possesso di qualifica equipollente;
- Personale ausiliario.

Detto personale può essere integrato da " obiettori di coscienza", " volontari", " addetti al servizio civile", a supporto dei servizi resi dagli operatori domiciliari.
In particolare l'Assistente Sociale, informando periodicamente il Responsabile dei Servizi Sociali:
- supervisiona e coordina gli interventi degli assistenti domiciliari;
- indice riunioni periodiche del personale per l'analisi, la verifica e la valutazione degli interventi attuati e da attuare;
- accerta il regolare svolgimento del Servizio, aggiorna le cartelle, tiene la documentazione relativa;
- tiene i rapporti con i Servizi Sanitari ed Assistenziali, sollecitandone eventualmente gli interventi in azioni complementari al Servizio Domiciliare.
L'assistente domiciliare attua tutte le prestazioni domestiche previste nel precedente art.4, nel quadro degli obiettivi stabiliti nel piano d'intervento, al fine di favorire l'autonomia dell'utente nel proprio ambiente di vita, ridurne i rischi d'isolamento e d'emarginazione e migliorarne la qualità della vita.


Art. 7
Accesso al Servizio


Per accedere alle prestazioni del Servizio d'Assistenza Domiciliare, è necessario inoltrare apposita domanda all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune da parte dell'interessato o dei familiari o del medico di base o dello stesso Ufficio dei Servizi Sociali o di parrocchie o enti o associazioni operanti nel sociale.
La domanda d'ammissione, sottoscritta dall'interessato e compilata su apposito modulo, dovrà essere corredata dalle informazioni atte a comprovare la situazione economica del nucleo familiare e da certificazione medica attestante lo stato di salute del richiedente.


Art. 8
Istruttoria


Le istanze vengono istruite e valutate entro il termine massimo di giorni trenta dalla data di presentazione.
Detto termine viene sospeso ove la documentazione allegata sia carente per inerzia del richiedente.
L'istruttoria della domanda è svolta dall'Assistente Sociale con le seguenti modalità:
- esame preliminare della documentazione prodotta;
- visita domiciliare, per la verifica della sussistenza dello stato di bisogno e l'individuazione delle modalità d'intervento (modi, tempi e tipologia delle prestazioni) da concordare con l'utente, gli eventuali familiari e/o altre figure di riferimento;
- predisposizione del progetto d'intervento individualizzato ( non superiore a mesi sei ed eventualmente riproponibile se permane la situazione di bisogno) con il coinvolgimento della famiglia, della rete parentale e del vicinato;
- compilazione della scheda individuale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato, sotto il profilo sanitario, familiare, ambientale, sociale, psicologico, assistenziale e reddituale e attribuzione del punteggio, come indicato al successivo art.9, ai fini dell'inserimento nella graduatoria.
Il responsabile dei Servizi Sociali potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, dell'Ufficio Anagrafe e delle ulteriori professionalità presenti nel Comune per quanto concerne gli accertamenti anagrafici e la verifica delle situazioni reddituali.
L'istruttoria si conclude con l'inserimento del richiedente nella graduatoria in base al punteggio attribuito o col rigetto dell'istanza. L'esito viene comunicato al richiedente al termine dell'istruttoria.

Art. 9
Parametri per l'attribuzione del punteggio


Gli elementi che vengono presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

 A - Stato di salute dell'anziano ( malattia o invalidità che comporta la riduzione, temporanea o permanente, dell'autosufficienza);
 B - Situazione familiare e ambientale ( assenza o carenza di familiari che determinano stati di solitudine ed isolamento);
 C - Situazione economica del nucleo familiare;
 D - Situazione di particolare disagio sociale o familiare che determina stati particolari di bisogno o necessità.

A - STATO DI SALUTE

Per effettuare questa valutazione vengono considerate le condizioni generali, mentali e motorie del soggetto sulla scorta della documentazione sanitaria esistente ( certificazioni del medico di base, lettere di dimissioni dell'ospedale, verbale d'invalidità, ecc.).

A.1 Anziano solo autosufficiente Punti 2
A.2 Anziano solo parzialmente autosufficiente Punti 6
A.3 Anziano solo totalmente non autosufficiente Punti 7
A.4 Coppia d'anziani entrambi autosufficienti Punti 1
A.5 Coppia d'anziani entrambi parzialmente autosufficienti Punti 4
A.6 Coppia d'anziani di cui uno parzialmente autosufficiente Punti 3
A.7 Coppia d'anziani di cui uno totalmente non autosufficiente Punti 5
A.8 Coppia di anziani di cui uno totalmente e uno parzialmente autosufficiente Punti 7

B - SITUAZIONE FAMILIARE

B.1 Presenza di figli o altri familiari nella stessa abitazione o in abitazione attigua Punti 0
B.2 Presenza di figli o altri familiari residenti nel Comune Punti 1
B.3 Presenza di figli o altri familiari non residenti nel Comune Punti 2
B.4 Assenza di figli o altri familiari Punti 4

Per altri familiari s'intendono gli obblighi per legge previsti dall'Art. 433 del Codice Civile

C - SITUAZIONE ECONOMICA

C.1 ISE inferiore o uguale al minimo vitale Punti 3
C.2 ISE fino al 30% superiore al minimo vitale Punti 2
C.3 ISE fino al 50% superiore al minimo vitale Punti 1
C.4 ISE eccedente il punto C.3 Punti 0

D - SITUAZIONI PARTICOLARI

D.1 Situazioni particolari Punti da 1 a 3

Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio viene motivata dall'Assistente Sociale nella sua documentazione.

Art. 10
Formazione della graduatoria


Terminata l'istruttoria, il richiedente viene inserito nella graduatoria secondo l'ordine progressivo determinato dal punteggio conseguito.
A parità di punteggio, nel caso pervengano contemporaneamente domande da parte dei vari utenti e non vi siano risorse sufficienti, si darà priorità all'inserimento in Assistenza Domiciliare dei casi di maggiore rilevanza sociale e sanitaria e la precedenza verrà stabilita in base a :
- soggetti con stato d'autosufficienza psicofisica più compromessa, casi d'invalidità civile dichiarata al 100 %, pazienti privi d'adeguata rete parentale.
- soggetti che vivono da soli ( anche coniugi);
A parità di condizioni, viene privilegiato il richiedente in condizioni economiche meno abbienti e da ultimo secondo l'ordine d'arrivo delle richieste.
Il Servizio d'Assistenza Domiciliare viene erogato agli utenti secondo la disponibilità della graduatoria che deve essere flessibile ed in continuo aggiornamento.
La graduatoria così formulata viene utilizzata anche quale ordine per nuove ammissioni ogni qualvolta si rendano disponibili ore di servizio.

Art. 11
Compartecipazione degli utenti al costo del Servizio


Accedono al Servizio di Assistenza Domiciliare, tutti gli anziani aventi diritto, previo pagamento di una quota mensile pro-capite, prevista dalle normative vigenti in materia, non trascurando però la realtà locale, alquanto diversa, sotto certi aspetti, dai grossi agglomerati urbani, trattandosi di un Comune di piccole dimensioni .

Art. 12
Attivazione degli interventi


L'attivazione delle prestazioni avverrà nel rispetto della graduatoria formulata a seguito di istruttoria delle richieste di ammissione al Servizio e compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, strumentali e professionali.

L'erogazione delle prestazioni deve essere concordata con l'utente cui dovranno essere illustrate le finalità del servizio, le caratteristiche delle prestazioni e l'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa che rimane a suo carico.
Eventuali deroghe alla graduatoria possono essere possibili solo sulla base di motivato parere, circa l'urgenza e la gravità del caso, espresso dall'Assistente Sociale, controfirmato dal dirigente responsabile del servizio.
Il programma d'intervento individualizzato potrà essere riformulato in seguito a mutamento del bisogno sulla base delle verifiche effettuate dall'Assistente Sociale o su comunicazione dell'utente interessato.

Art. 13
Cessazione e sospensione del Servizio


Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene a cessare in caso di:

- rinuncia scritta da parte dell'utente e/o dei suoi familiari fatto salvo, in quest'ipotesi,
il consenso responsabile dell'assistito;
- ricovero definitivo in istituto e/o decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;
- in caso di assenza prolungata dell'utente ( per almeno un mese) senza preavviso;
- su decisione motivata del Responsabile dei Servizi Sociali per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati nel progetto di intervento per la cessazione delle condizioni
che avevano richiesto l'attivazione del servizio stesso, a seguito di motivata relazione
dell'Assistente Sociale;
- su decisione motivata del Responsabile dei Servizi Sociali, nel caso di mancanza delle
condizioni indispensabili per un'efficace erogazione dell'intervento ( assenza di collaborazione,
atteggiamenti aggressivi, anche verbali, e/o lesivi dell'incolumità o della dignità dell'operatore
da parte dell'utente e/o dei suoi familiari in forma ripetuta) su segnalazione dell'Assistente Sociale.

Il Servizio d'Assistenza domiciliare è sospeso in caso di:
- ricovero ospedaliero temporaneo;
- assenza dell'utente che dovrà essere comunicata al Servizio con almeno 24 ore di anticipo oppure una giornata lavorativa.
La cessazione e la sospensione del Servizio, ove necessario, devono essere preventivamente comunicate all'utente ed acquistano efficacia decorsi 5 giorni dalla notifica della comunicazione.

Art. 14
Rinvio


Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

 

  

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