IL SINDACO
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum
a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n.
352;
RENDE NOTO
che, con decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo
2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati convocati per i giorni
di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011
i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum
popolari:
REFERENDUM POPOLARE N. 1
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica
Abrogazione
« Volete voi che sia abrogato l’art. 23 bis (Servizi
pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge
25 giugno
2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato
dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
recante “Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia” e dall’art.
15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle
Comunità europee”, convertito, con modificazioni, in legge
20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito
della
sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale ? »
REFERENDUM POPOLARE N. 2
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
in base all’adeguata remunerazione del capitale investito
Abrogazione parziale di norma
« Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154
(Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto
Legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”,
limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della
remunerazione del capitale investito” ? »
REFERENDUM POPOLARE N. 3
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare
Abrogazione parziale di norme
« Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto
2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, recante
“Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione
tributaria”, limitatamente alle seguenti parti: art. 7,
comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio
nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23
luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di
modificazioni
ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della
localizzazione
nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del combustibile
nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole:
“Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le
procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attività di costruzione, di esercizio e di
disattivazione degli
impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2,
lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a
carico delle imprese
coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di
trasferire tali
oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2,
lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di
autorizzazioni
di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera
g), limitatamente alle parole: “la costruzione e
l’esercizio di impianti
per la produzione di energia elettrica nucleare e di
impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente
alla particella
“per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”;
art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le
approvazioni relative
ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti
nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle
Autorità competenti
di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico
(AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali
siano definiti accordi bilaterali di cooperazione
tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano
considerate valide in Italia, previa approvazione
dell’Agenzia per la
sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l),
limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art.
25, comma 2, lettera
l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico
degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;
art. 25,
comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità
attraverso le quali i produttori di energia elettrica
nucleare dovranno
provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”;
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola
che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma
2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di
creare le
condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per
la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q):
“q) previsione,
nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo
scopo, di una opportuna campagna di informazione alla
popolazione
italiana sull’energia nucleare, con particolare
riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;
art. 25,
comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione,
approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e
insediamenti produttivi concernenti il settore
dell’energia
nucleare e relative attività di espropriazione,
occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di
cui all’art. 246
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.”;
art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole:
«fonti energetiche
rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia
nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26;
art. 29,
comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici
dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente
alle
parole: “sia da impianti di produzione di elettricità
sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole:
“costruzione, l’esercizio
e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole:
“nell’ambito di priorità e indirizzi di politica
energetica nazionale
e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle
parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro
infrastrutture,”; art. 29,
comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del
progetto, della costruzione e dell’esercizio degli
impianti nucleari, nonché
delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5,
lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i
titolari delle autorizzazioni”;
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole:
“da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5,
lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle
autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g),
limitatamente alla parola:
“medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia
informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti
sulla popolazione
e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle
operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle
tecnologie
nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”;
art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole:
“all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole: “ivi
comprese
quelle inerenti l’energia da fonte nucleare”; nonché il
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo
risultante per
effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
recante “Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio
nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché
misure compensative
e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25
della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle
seguenti parti: il titolo del decreto legislativo,
limitatamente alle parole: “della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio
nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del
combustibile nucleare,”; il titolo del decreto
legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne
informative al pubblico”;
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della
disciplina della localizzazione nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,
di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;
art. 1, comma 1, lettera a): |
“a) le
procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli
operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale
delle attività
di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli
impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché
per l’esercizio
delle strutture per lo stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso
sito dei suddetti
impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma
1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli
impianti nucleari;”;
art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative
relative alle attività di costruzione e di esercizio degli
impianti
di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle
persone residenti, delle imprese operanti nel territorio
circostante
il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma
1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art.
1, comma 1,
lettera g): “g) un programma per la definizione e la
realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale
in materia
di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”;
art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in
caso di
violazione delle norme prescrittive di cui al presente
decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea”
è la porzione
di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche
ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di
riferimento che qualificano
l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art.
2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area
idonea
che viene certificata per l’insediamento di uno o più
impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e)
“impianti
nucleari” sono gli impianti di produzione di energia
elettrica di origine nucleare e gli impianti di
fabbricazione del combustibile
nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere
connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le
strutture
ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi
direttamente connesse
all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili
all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e
adeguamento della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie
all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali
vie di accesso
specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore”
è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone
fisiche o
giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di
autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un
impianto nucleare;”;
art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole:
“dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti
derivanti”;
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il
quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia
nucleare,
tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle
radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3,
comma 1, limitatamente
alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di
costruzione e di messa in esercizio degli impianti
nucleari
da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle
parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in
termini di sicurezza
e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1,
limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali
e delinea
le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3,
comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte
integrante della
strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 3, lettera
a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini
di sicurezza
nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto
sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti
dei rischi
di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i
benefici, in termini di sicurezza degli
approvvigionamenti, derivanti
dall’introduzione di una quota significativa di energia
nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3,
comma
3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza
elettrica che si intende installare in rapporto ai
fabbisogni energetici
nazionali ed i relativi archi temporali;”; art. 3, comma
3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare,
attraverso il
ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso
tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi
ambientali
assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima
energia nonché alla riduzione degli inquinanti
chimico-fisici;”;
art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e
cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria
nazionale
ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del
programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli
orientamenti sulle modalità
realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza
nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia,
anche attraverso
la formulazione o la previsione di emanazione di specifici
indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente
alle
parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e
per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici
attesi per il sistema
industriale italiano e i parametri delle compensazioni per
popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3,
lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete
elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di
adeguamenti della stessa
al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da
installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli
obiettivi in materia
di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del
combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato
“Procedimento
unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio
degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici
economici per le
persone residenti, gli enti locali e le imprese;
disposizioni sulla disattivazione degli impianti”,
contenente gli artt. da 4 a
24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della
disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d),
limitatamente alle parole:
“riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per
le attività
di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe
stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di
concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”;
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole:
“, calcolate
ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”;
art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole:
“, al fine
di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli
interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27,
comma 1, limitatamente
alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di
cui all’art. 9”; art. 27, comma 4, limitatamente alle
parole: “, comma 2”; art. 27, comma 10, limitatamente alle
parole: “Si
applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30,
comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti
radioattivi rinvenienti
dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente
decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi
rinvenienti
dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30,
comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi
derivanti dalle
attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto
legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a
carico della Sogin
S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro
dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente
e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell’economia e finanze che tiene conto del volume
complessivo
e del contenuto di radioattività. Tale contributo è
ripartito secondo quanto previsto all’art. 23, comma 4.”;
art. 30,
comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già
esaurite al momento
dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali
rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del
decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato
dall’art.
7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13.”;
l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”,
contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35,
comma 1:
“1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a)
articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b)
articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n.
393.” ? »
REFERENDUM POPOLARE N. 4
Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in
materia di legittimo impedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a
comparire in udienza penale,
quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011
della Corte costituzionale
« Volete voi che siano abrogati l’art. 1, commi 1, 2, 3,
5, 6 nonché l’art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51,
recante “Disposizioni
in materia di impedimento a comparire in udienza” ? »
* * *
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione
cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2011.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO
E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011:
- nel giorno di DOMENICA 12 GIUGNO 2011 la votazione avrà
inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà sino
alle ore 22 dello stesso giorno di domenica; gli elettori
che a tale ora si troveranno ancora nei locali del
seggio saranno ammessi a votare;
- nel giorno di LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011 la votazione avrà
inizio alle ore 7 del mattino e proseguirà sino alle
ore 15 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a
tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio
saranno
ammessi a votare.
IL SINDACO |